Homepage » Canale Istituzionale » Statuto » Titolo VI

TITOLO VI: Forme di Cooperazione con altri Soggetti

CAPO 1°
Altre forme di gestione dei servizi pubblici

Art. 68 Individuazione
1. Il Comune, qualora ne ravvisi l'opportunità, la convenienza, l'economicità e l'efficacia, per la gestione dei servizi pubblici, può stipulare convenzioni, costituire consorzi tra enti locali e definire accordi di programma.
Art. 69 Le convenzioni
1. Le convenzioni sono di tipo facoltativo ed obbligatorio.
2. Il Comune può stipulare con altri Comuni e con la Provincia apposite convenzioni, al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati.
3. Il Comune può stipulare convenzioni con soggetti pubblici e privati allo scopo di regolamentare una serie di attività a mezzo di contratti o di provvedimenti.
4. Il Consiglio comunale si pronuncia sulle proposte di convenzioni deliberate dalla Giunta comunale o formulate dal singolo consigliere nonché in merito all'adesione del Comune a proposte di convenzioni formalmente richieste da altri Comuni o dalla Provincia.
5. Il Consiglio comunale delibera, altresì, la stipula delle convenzioni predisposte tecnicamente dai soggetti interessati. Dette convenzioni devono stabilire i fini, la durata, le forme di consultazione degli enti contraenti, i loro rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie.
6. Convenzioni obbligatorie fra Comuni e Province, previa statuizione di un disciplinare-tipo, possono essere previste dallo Stato e dalla Regione, nelle materie di loro competenza per la gestione a tempo determinato di uno specifico servizio o per la realizzazione di un'opera.
7. Le convenzioni di cui al presente articolo possono prevedere anche la costituzione di uffici comuni presso questo Ente, ovvero presso gli altri Enti partecipanti che operino con personale distaccato appartenente agli enti aderenti alla convenzione per l’esercizio di pubbliche funzioni ad essa connesse, ovvero la delega di funzioni a questo Ente, ovvero da questo Ente agli altri enti partecipanti.
Art. 70 I consorzi
1. Per la gestione associata di uno o più servizi il Comune può costituire consorzi con altri Comuni, con la Provincia e con altri Enti pubblici legalmente autorizzati.
2. A tal fine il Consiglio comunale approva, a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati, una convenzione ai sensi dell’articolo 62, unitamente allo statuto del consorzio.
3. La convenzione di cui al comma precedente deve, altresì, prevedere la trasmissione agli enti aderenti degli atti fondamentali del consorzio.
4. Gli organi del consorzio di cui al primo comma sono:
a) l'assemblea del consorzio;
b) il consiglio di amministrazione;
fatti salvi altri previsti dallo statuto dello stesso consorzio.
5. L'assemblea del consorzio è composta dai rappresentanti degli enti associati secondo quanto previsto dalla convenzione e dallo statuto del consorzio, ciascuno con responsabilità pari alla quota di partecipazione.
6. L'assemblea elegge il consiglio di amministrazione e ne approva gli atti fondamentali previsti dallo statuto.
7. Tra gli stessi Comuni e la Provincia non può essere costituito più di un consorzio.
8. Si applicano ai consorzi di cui al comma 1., in quanto compatibili, le norme previste per le aziende speciali dal presente statuto.
Art. 71 Gli accordi di programma
1. Qualora per la definizione o l'attuazione di opere, di interventi o programmi di interventi o per il loro completamento, sia richiesta l'azione integrata e coordinata di comuni, province, regioni, di amministrazioni statali e di altri soggetti pubblici, o comunque di due o più dei soggetti predetti, il Sindaco sottopone la questione al Consiglio comunale, a mezzo di dettagliata relazione su tutti gli aspetti del problema, per concludere un accordo di programma.
2. La procedura di cui al comma precedente si applica anche nel caso che al Comune venga formalmente richiesto, da uno o più dei soggetti ivi indicati, di pronunciarsi in merito ad un'azione integrata e coordinata.
3. Il Consiglio comunale delibera sull'azione integrata e coordinata di cui ai commi precedenti, sottoposta al suo esame e stabilisce, eventualmente, gli indirizzi generali da osservarsi.
4. Ove il Consiglio comunale si pronunci in senso favorevole, il Sindaco assume le iniziative necessarie per la conclusione di un accordo di programma per l'azione integrata e coordinata di cui al primo e secondo comma. In particolare ove il Comune abbia competenza primaria o prevalente sull'opera o sugli interventi o sui programmi di intervento da realizzarsi, il Sindaco convoca una conferenza tra i rappresentanti di tutte le amministrazioni interessate per verificare la possibilità di concordare l'accordo di programma.
5. L'accordo di programma di cui al comma precedente prevede il coordinamento delle azioni, la determinazione dei tempi, le modalità, i finanziamenti ed ogni altro connesso adempimento. L'accordo può, altresì, prevedere procedimenti di arbitrato, nonché interventi surrogatori di eventuali inadempienze dei soggetti partecipanti.
6. L'accordo di programma, consistente nel consenso unanime delle amministrazioni interessate, da esprimersi per il Comune da parte del Consiglio comunale, è approvato, in relazione alla competenza primaria o prevalente, con atto formale del Presidente della Regione o del Presidente della Provincia o del Sindaco ed è pubblicato nel bollettino ufficiale della Regione.
7. Il Sindaco è tenuto ad informare il Consiglio comunale, per i relativi provvedimenti di competenza, sulle eventuali divergenze che si dovessero riscontrare nel definendo accordo di programma rispetto agli indirizzi generali stabiliti dal Consiglio stesso ai sensi del terzo comma del presente articolo.
8. Il Sindaco deve comunque investire il Consiglio comunale di ogni questione, attinente al definendo accordo di programma.
9. Gli accordi di programma, qualora adottati con decreto del Presidente della Regione, producono gli effetti dell'intesa ai sensi delle vigenti norme, determinando le eventuali e conseguenti variazioni degli strumenti urbanistici e sostituendo le concessioni edilizie, sempre che vi sia l'assenso espresso dagli organi competenti del Comune interessato.
10. Ove l'accordo di programma comporti variazioni degli strumenti urbanistici, l'adesione del Sindaco allo stesso deve essere ratificata dal Consiglio comunale entro 30 giorni a pena di decadenza.
11. La vigilanza sull'esecuzione dell'accordo di programma e gli eventuali interventi sostitutivi sono svolti da un collegio composto da rappresentanti degli enti locali interessati. Detto collegio è presieduto, in relazione alla competenza primaria o prevalente sull'opera e sugli interventi o sui programmi di intervento da realizzarsi, dal Presidente della Regione o dal Presidente della Provincia o dal Sindaco. Se all'accordo di programma partecipano amministrazioni statali o enti pubblici nazionali, il collegio è presieduto dal Commissario di Governo nella regione o dal Prefetto nella provincia interessata.
12. I rappresentanti degli enti locali di cui al primo comma sono nominati, per il Comune, dal Consiglio comunale, su proposta della Giunta comunale, secondo il criterio della competenza dei settori e dei servizi comunali interessati al programma da realizzarsi.
13. La Giunta comunale riferisce al Consiglio comunale periodicamente in ordine all'esecuzione dell'accordo di programma, evidenziando gli eventuali interventi sostitutivi svolti dal collegio di vigilanza.
14. Allorché l'intervento o il programma di interventi comporti il concorso di più Regioni, si procede ai sensi delle vigenti norme legislative.
15. La disciplina del presente articolo si applica agli interventi che il Comune, nei limiti delle proprie ordinarie risorse di bilancio, decide di attuare per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate e, specificatamente, alle modalità del coordinamento degli interventi previsti dalle vigenti leggi.

CAPO 2°
Forme della collaborazione tra Comune e Provincia
ai fini di programmazione e di decentramento

Art. 72 Principi di collaborazione
1. Il Comune attua le disposizioni della legge regionale che disciplina la cooperazione dei Comuni e delle Province, al fine di realizzare un efficiente sistema delle autonomie locali al servizio dello sviluppo economico, sociale e civile.
2. Il Comune e la Provincia concorrono alla determinazione degli obiettivi contenuti nei piani e nei programmi dello Stato e della Regione e provvedono, per quanto di competenza, alla loro specificazione ed attuazione.
3. Il Comune con la collaborazione della Provincia - ove lo ritenga utile e necessario - sulla base di programmi della Provincia stessa, può attuare attività e realizzare opere di rilevante interesse anche ultra-comunale sia nel settore economico, produttivo, commerciale e turistico, sia in quello sociale, culturale e sportivo.
4. Per la gestione di tali attività ed opere il Comune, d'intesa con la Provincia , può adottare le forme gestionali dei servizi pubblici previste dal presente statuto all articolo 57.
Art. 72/bis Unione dei comuni
1. Il Comune può partecipare ad unioni di Comuni allo scopo di esercitare una o più funzioni: lo Statuto ed il relativo atto costitutivo di unione di Comuni, viene approvato con le maggioranze previste per l’approvazione del presente Statuto.
Art. 73 Collaborazione alla programmazione
1. Il Comune presenta annualmente, in previsione del bilancio, proposte alla Provincia ai fini della programmazione economica, territoriale ed ambientale della Regione, in ottemperanza della legge regionale.
2. Le proposte del Comune sono avanzate nell'ambito dei programmi pluriennali sia di carattere generale che settoriale promossi dalla Provincia ai fini di coordinamento.
Art. 74 Collaborazione del Comune per il decentramento provinciale
1. Il Comune, qualora è individuato dallo statuto della Provincia quale sede di circondario provinciale, favorisce l'allocazione degli uffici e dei servizi provinciali anche presso proprie strutture, con oneri finanziari a carico della Provincia.
2. Il Comune collabora nelle forme previste dallo statuto della Provincia a favorire la partecipazione dei cittadini alle attività e ai servizi della Provincia stessa.

Statuto

Cosa fare per...

a cura dell'URP

Accade in cittą

«Maggio 2013»
LMMGVSD
  12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031