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La Pubblica Amministrazione e i gestori di Pubblici Servizi sono obbligati ad accettare esclusivamente autocertficazioni.

03.01.2012 - Art. 15 Legge n. 183 del 12.11.2011


Servizio 3
Sezione 1 – AA.GG. e Servizi Demografici
Prot gen. N    395      li  03.01.2012

 

 

Oggetto: Rilascio certificati anagrafici e autentiche di dichiarazioni sostitutive dell’atto di notorietà – applicazione Legge n 183 del 12.11.2011 art. 15.


  Si rende noto a tutta la cittadinanza che a partire dal 01.01.2012 i certificati anagrafici avranno validità solo nei rapporti tra privati, di conseguenza  le amministrazioni pubbliche e i gestori di pubblici servizi non potranno più chiedere ai cittadini certificati o informazioni già in  possesso di altre pubbliche amministrazioni.

  Le  nuove norme hanno come obiettivo la completa “de-certificazione” del rapporto tra Pubblica Amministrazione e cittadini, come d’altronde era già stabilito dal Testo unico DPR 28 dicembre 2.000 n 445.  

  Nei rapporti con gli organi della Pubblica Amministrazione e i gestori di pubblici servizi, i certificati sono sempre sostituiti dalle dichiarazioni sostitutive di certificazione o dell’atto di notorietà, la richiesta e l’accettazione  dei certificati anagrafici costituiscono violazione dei doveri d’ufficio.

  Per ultimo si rende noto che le Pubbliche Amministrazioni potranno acquisire senza oneri le informazioni necessarie per effettuare dovuti  controlli sulla veridicità e la certezza della  provenienza delle dichiarazioni.

 

   F.to  Il Responsabile del Servizio     
  Funz.amm.tivo Stefania Carapellese                                                                                                                                   

 


 

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