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Commercio – Ordinanza regione Lazio –

L’UFFICIO COMMERCIO RENDE NOTO CHE:
In data 10 aprile 2020 è stato approvato il nuovo DPCM con cui vengono prorogate
fino al 3 maggio le misure restrittive sin qui adottate per il contenimento
dell’emergenza epidemiologica da Covid-19, salvo diverse disposizioni da Regioni ed
enti locali.

Con il nuovo DPCM cessano di avere effetti i precedenti DPCM dell’08, 09, 11 e 22
marzo e con decorrenza dal 14 aprile sino al 03 maggio p.v., possono riaprire
alcune attività produttive e commerciali che prima non erano considerate di prima
necessità.

Le attività di cui è consentita l’apertura sono elencate, con riferimento al Commercio
al dettaglio, nell’All. 1), con riferimento ai Servizi alla persona, nell’All. 2) e, con
riferimento alle Attività produttive industriali e commerciali, nell’All. 3), con
specifica dei relativi Codici Ateco.

In particolare, tra le novità del DPCM, è consentita l’apertura di cartolerie,
librerie e negozi di vestiti per bambini e neonati, nonché vengono inserite, tra le
attività produttive consentite, anche la filiera della silvicoltura, utilizzo aree
forestali, industria del legno e dei prodotti in legno e sughero (esclusi i mobili).

Tra le altre attività produttive che ripartono: commercio all’ingrosso di
fertilizzanti e altri prodotti chimici per l’agricoltura; fabbricazione di
componenti elettronici e schede elettroniche; fabbricazione di computer e unità
periferiche; commercio all’ingrosso di carta, cartone e articoli di cartoleria;
cura e manutenzione del paesaggio, con esclusione delle attività di realizzazione.

Le attività produttive sospese possono comunque proseguire se organizzate in
modalità a distanza o lavoro agile.
Restano sempre consentite previa comunicazione al Prefetto, le attività funzionali ad
assicurare la continuità delle filiere delle attività di cui All. 3), nonché delle filiere
relative alle attività di rilevanza strategica per l’economia nazionale e dei servizi di
pubblica utilità e servizi essenziali.
È sempre consentita l’attività di produzione, trasporto, commercializzazione e
consegna di farmaci, tecnologia sanitaria e dispositivi medico-chirurgici nonché di
prodotti agricoli e alimentari.
Resta, altresì, consentita ogni attività comunque funzionale a fronteggiare
l’emergenza.
Sono altresì consentite le attività degli impianti a ciclo produttivo continuo, previa
comunicazione al Prefetto.

Non è consentita la vendita di prodotti diversi rispetto a quelli elencati nelle categorie
merceologiche espressamente indicate.

Pertanto, i titolari di ogni attività commerciale, comunque denominata
(ipermercato, supermercato, discount, minimercato, altri esercizi non
specializzati di alimentari vari), possono esercitare esclusivamente l’attività di
vendita dei prodotti autorizzati e sono, comunque, tenuti ad organizzare gli
spazi in modo da precludere ai clienti l’accesso a scaffali o corsie in cui siano
esposti beni diversi dai predetti.

Nel caso in cui ciò non sia possibile, i prodotti non autorizzati devono essere rimossi
dagli scaffali i prodotti la cui vendita non è consentita.

E’ prevista la proroga delle misure di sicurezza già in vigore ed è rinnovata la
previsione delle misure di prevenzione per le attività che riaprono.

Si rinvia, a tal fine, all’allegato 4) del DPCM, relativamente alle misure igienico
sanitarie da adottare, nonché all’allegato 5) del DPCM, riguardante le misure di
sicurezza, a cui dovranno attenersi gli esercizi commerciali.

Con ordinanza N° Z00026 del 13/04/2020 della Regione Lazio, inoltre, la riapertura
delle attività di vendita di libri al dettaglio viene differita al 20 aprile 2020 allo
scopo di consentire agli esercenti l’organizzazione di ogni misura atta ad assicurare il
distanziamento minimo tra le persone nell’accesso, nel deflusso e durante la presenza
nei locali commerciali, il reperimento dei guanti monouso da distribuire all’ingresso
nonché di ogni altro prodotto per effettuare l’igienizzazione dei locali;

Infine, analogamente a quanto fatto per i giorni di Pasqua e Pasquetta, è stata disposta
la chiusura degli esercizi commerciali per la vendita di generi alimentari, esclusi
centri agroalimentari all’ingrosso, farmacie, parafarmacie, edicole, tabaccai e
aree di servizio e per il 25 aprile e il 1 maggio p.v.

E’ prorogata sino al 3 maggio l’efficacia delle seguenti ordinanze Regione Lazio:
a. ordinanza n. Z0006 del 10 marzo 2020;
b. ordinanza n. Z0008 del 13 marzo 2020;
c. ordinanza n. Z0010 del 17 marzo 2020;
d. ordinanza n. Z0011 del 18 marzo 2020;

Oltre alla disposizione sulle librerie, quindi, l’ordinanza regionale prevede anche la
proroga fino al 3 maggio 2020 della disciplina oraria dei negozi stabilita il 17
marzo scorso, ossia dalle 8.30 alle 19.00 nei giorni feriali e dalle 8.30 alle 15.00 la
domenica, per tutte le attività autorizzate a rimanere aperte (dall’obbligo di
rispettare questi orari sono esentati, come fino ad oggi: farmacie, parafarmacie,
tabaccai, edicole e aree di servizio).

Per info: Recapiti telefonici Ufficio Commercio
tel. 0766 590 788 – 590 776