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Città di Civitavecchia

Stralcio del Regolamento sull’ordinamento generale degli Uffici e dei Servizi

Art.  120 – Il datore di lavoro – Dirigente del Servizio

1. Per le competenze di cui al D.Lgs. 81/2008, nel Comune di Civitavecchia il datore di lavoro è il dirigente del Servizio al quale spettano i poteri di gestione, ovvero il funzionario non avente qualifica dirigenziale, nei soli casi in cui quest’ultimo sia preposto ad un ufficio avente autonomia gestionale, individuato dall’organo di vertice delle singole amministrazioni tenendo conto dell’ubicazione e dell’ambito funzionale degli uffici nei quali viene svolta l’attività, e dotato di autonomi poteri decisionali e di spesa.
1. Il datore di lavoro fornisce al servizio di prevenzione e protezione (SPP) ed al medico competente (MC) informazioni in merito a:
a) la natura dei rischi;
b) l’organizzazione del lavoro, la programmazione e l’attuazione delle misure preventive e protettive;
c) la descrizione degli impianti e dei processi produttivi;
d) i dati di cui al comma 1, lettera r dell’art. 18 del D.Lgs. n. 81/2008 e quelli relativi alle malattie professionali;
e) i provvedimenti adottati dagli organi di vigilanza.
2. Il datore di lavoro, tra i vari compiti, deve provvedere:
a nominare e formare gli addetti ai compiti speciali, in numero tale da coprire ogni settore in ogni turno;
a formare i lavoratori e preposti in collaborazione con gli organismi paritetici;
ad elaborare il DUVRI (documento unico valutazione rischi interferenti) da allegare ai contratti d’appalto, d’opera o somministrazione che interessano sia le imprese che lavoratori autonomi. Il DUVRI sarà predisposto dal Datore di lavoro su modello generale fornito dall’ufficio SPP e controllato dallo stesso Ufficio;
a convocare una riunione almeno annuale, a cui partecipano: SPP, MC, RLS (rappresentante dei lavoratori per la sicurezza) allo scopo di validare il DVR, i programmi di informazione, i dispositivi di protezione adottati; analizzare l’andamento degli infortuni e delle malattie professionali e della sorveglianza sanitaria.
Art. 121 –  Definizioni
1. a) Preposto: persona che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell’incarico conferitogli, sovrintende alla attività lavorativa e garantisce l’attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa.
b) Lavoratore: persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge un’attività lavorativa nell’ambito dell‘organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere, un’arte o una professione.
c) Servizio di prevenzione e protezione dai rischi: insieme delle persone, sistemi e mezzi esterni o interni all’azienda finalizzati all’attività di prevenzione e protezione dai rischi professionali per i lavoratori.
d) Responsabile del servizio di prevenzione e protezione: persona in possesso delle capacità e dei requisiti professionali di cui all’articolo 32 del D. Lgs. 81/08, designata dal datore di lavoro, a cui risponde, per coordinare  il servizio di prevenzione e protezione dai rischi.
e) Medico competente: medico in possesso di uno dei titoli e dei requisiti formativi e professionali di cui all’articolo 38 (D.Lgs. 81/08) , che collabora, secondo quanto previsto all’articolo 29, comma 1 (D.Lgs. 81/08), con il datore di lavoro ai fini della valutazione dei rischi ed è nominato dallo stesso per effettuare la sorveglianza sanitaria e per tutti gli altri compiti di cui al presente decreto.
f) Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza: persona eletta o designata per rappresentare i lavoratori per quanto concerne gli aspetti della salute e della sicurezza durante il lavoro.
Art. 122 – Compiti del Servizio di Prevenzione e Protezione
1.  Il S.P.P.  provvede:
–  all’individuazione e valutazione dei rischi;
–  ad elaborare le misure preventive e protettive  e i sistemi di controllo;
–  ad elaborare le procedure di sicurezza;
–  a proporre i programmi di informazione e formazione dei lavoratori;
–  a partecipare alle consultazioni in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro, nonché alla riunione periodica;
–  a fornire ai lavoratori le informazioni ai lavoratori.
Art. 123 – Rappresentazione delle interazioni tra gli attori coinvolti
1. Diagramma di flusso