Città metropolitana di Roma Capitale
MENU

Città di Civitavecchia

DEFINIZIONE AGEVOLATA 2023 “CARTELLE COMUNALI”

DEFINIZIONE AGEVOLATA DEI CARICHI DIVENUTI DEFINITIVI O AFFIDATI AL CONCESSIONARIO DELLA RISCOSSIONE (Art. 17-bis del D.L. n. 34/2023 e ss.mm.ii.)

 

Delibera di Consiglio Comunale n. 83 del 30 Giugno 2023 – REGOLAMENTO

È on-line il modello per la presentazione dell’istanza di definizione agevolata dei crediti tributari e non tributari vantati dell’Ente comunali e inclusi in titoli divenuti esecutivi entro il termine del 30 Giugno 2022, come meglio specificato nel Regolamento (si veda link sopra).

L’adesione alla definizione agevolata comporta lo stralcio di sanzioni ed interessi  e/o di qualunque altra maggiorazione rispetto alla sorte capitale dovuta. Il credito, sia esso tributario che non tributario, sarà ricalcolato in ragione delle somme già riscosse a qualsiasi titolo, e l’importo così ridefinito potrà essere oggetto di rateizzazione, unitamente alle spese di notifica e di recupero già sostenute che, ai sensi di legge, restano comunque dovute.

Di seguito la modulistica per la presentazione dell’istanza per la definizione agevolata da presentare entro il 30 Novembre 2023.

MODELLO ISTANZA

 MODALITA’ DI PRESENTAZIONE

Il contribuente manifesta la propria volontà di procedere alla definizione agevolata presentando all’Ente apposita istanza entro il 30 Novembre 2023, utilizzando il modello messo a disposizione dall’Ente, con le seguenti modalità:

  • consegna diretta all’Ufficio Protocollo del Comune presso P. le Guglielmotti n. 7;
  • spedizione postale indirizzata a Comune di CIVITAVECCHIA – Ufficio Tributi – P. le Guglielmotti n. 7, 00053 Civitavecchia RM;
  • invio a mezzo P.E.C. (posta elettronica certificata) a: comune.civitavecchia@legalmail.it con indicazione in oggetto: “DEFINIZIONE AGEVOLATA 2023”.

Nella domanda sarà importante indicare il soggetto che ha emesso gli atti di cui si chiede la definizione agevolata (es. GEFIL SpA, ABACO SpA, o lo stesso Comune), indicando n° e importo del singolo avviso di pagamento ricevuto negli appositi spazi previsti nel modello di istanza.

Inoltre, è possibile richiedere la rateizzazione del pagamento, secondo la tabella a seguire:

da Euro

a Euro

Rate mensili

 

fino a 500,00

Unica soluzione

500,01

3.000,00

max 8

3.000,01

6.000,00

max 16

6.000,01

20.0000,00

max 24

20.000,01

30.0000,00

max 36

30.000,01

200.000,00

max 48

200.000,01 in poi

 

max 60

 

Entro 60 giorni dalla presentazione dell’istanza, l’Ente comunale o dal Concessionario competente alla riscossione sono tenuti a comunicare ai contribuenti richiedenti l’accettazione o il diniego della richiesta, laddove, in caso di esito positivo dell’istruttoria, sarà comunicato l’ammontare ricalcolato delle somme dovute ai fini della definizione, nonché quello delle singole rate e il giorno e il mese di scadenza di ciascuna di esse, unitamente agli appositi modelli di pagamento.

E’ importante sottolineare che la presentazione dell’istanza comporta altresì per il contribuente:

– l’impegno, da parte del richiedente, a rinunciare ad eventuali giudizi in essere  e nelle more del pagamento delle somme dovute, sono sospesi dal giudice. L’estinzione del giudizio è subordinata all’effettivo perfezionamento della definizione e alla produzione, nello stesso giudizio, della documentazione attestante i pagamenti effettuati; in caso contrario, il giudice revoca la sospensione su istanza di una delle parti.;

 – la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza;

 – la sospensione, fino alla scadenza della prima o unica rata delle somme dovute a titolo di definizione, degli obblighi di pagamento derivanti da precedenti dilazioni in essere alla data di presentazione;

 – l’inibizione temporanea per l’amministrazione titolare del credito o per il suo Concessionario, a iscrivere nuovi fermi amministrativi e ipoteche, fatti salvi quelli già iscritti alla data di presentazione, ad avviare nuove procedure esecutive, a proseguire le procedure esecutive precedentemente avviate, salvo che non si sia tenuto il primo incanto con esito positivo;

 – che le somme relative ai debiti definibili, versate a qualsiasi titolo, anche anteriormente alla definizione, restano definitivamente acquisite e non sono rimborsabili;

 – in  caso  di  mancato,  insufficiente  o   tardivo   versamento dell’unica rata ovvero di una delle rate in cui è stato dilazionato il pagamento delle  somme,  la  definizione  non  produce  effetti  e riprendono a decorrere i termini di prescrizione e di  decadenza  per il recupero  delle  somme  oggetto  dell’istanza.  In  tale  caso,  i versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto dell’importo complessivamente dovuto prima della presentazione della domanda di definizione agevolata.

 

Infine, si specifica che sono esclusi dalla definizione agevolata, a) i crediti derivanti da pronunce di condanna della Corte dei conti; b) le multe, le ammende e le sanzioni pecuniarie dovute a seguito di provvedimenti e sentenze penali di condanna.