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Città di Civitavecchia

DEFINIZIONE AGEVOLATA GIUDIZI PENDENTI

DEFINIZIONE AGEVOLATA GIUDIZI TRIBUTARI PENDENTI

Delibera di Consiglio Comunale n. 25 del 31/03/2023

È on-line il modello per la presentazione della domanda di definizione agevolata dei giudizi tributari pendenti con il Comune di Civitavecchia. Di seguito la modulistica per la presentazione della domanda. Il provvedimento, volto ad incentivare al pagamento i contribuenti morosi ed a migliorare ulteriormente il recupero delle imposte, si applica a tutti i tributi locali per i quali il Comune sia soggetto attivo: ICI, IMU, TASI, TIA, TARES, TARI, ICP e TOSAP. La definizione, così come deciso dal Consiglio comunale, sarà possibile per le controversie tributarie pendenti al primo gennaio 2023, presso tutte le giurisdizioni, compresa la Corte di Cassazione. L’istanza va presentata entro il 30 GIUGNO prossimo. Sul portale del Comune è presente lo specchietto con le percentuali di riduzione che sarà possibile ottenere, per come sono state stabilite dalla legge nazionale che disciplina il provvedimento adottato.

MODELLO DOMANDA

MODALITA’ DI PRESENTAZIONE

  • consegna diretta all’Ufficio Protocollo del Comune presso P.le Guglielmotti n. 7;
  • spedizione postale indirizzata a Comune di CIVITAVECCHIA – Ufficio Tributi – P.le Guglielmotti n. 7, 00053 Civitavecchia RM;
  • invio P.E.C. (posta elettronica certificata) a: civitavecchia@legalmail.it con indicazione in oggetto: DOMANDA PER LA DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE TRIBUTARIE;

Di seguito Lo specchietto riassuntivo:

STATO RICORSO

ESITO 1° GRADO

ESITO 2° GRADO

COMMA

IMPORTO DA VERSARE

Ricorso notificato all’Ente ma non ancora depositato presso la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado

NESSUNO

NESSUNO

186

100 % VALORE DELLA CONTROVERSIA

Depositato Ricorso I grado

NESSUNO

NESSUNO

187

90 % VALORE DELLA CONTROVERSIA

 Ricorso in II grado

Conferma dell’atto impugnato

NESSUNO

186

100 % VALORE DELLA CONTROVERSIA

Ricorso in II grado

Annullamento dell’atto impugnato

NESSUNO

188 lett. A)

40 % VALORE DELLA CONTROVERSIA

Ricorso in II grado

Conferma parziale dell’atto impugnato

NESSUNO

189

100 % DELLA PARTE CONFERMATA DA SENTENZA I GRADO
40 % DELLA PARTE ANNULLATA DA SENTENZA I GRADO

Ricorso in Cassazione

Conferma dell’atto impugnato

Conferma dell’atto impugnato

186

100 % VALORE DELLA CONTROVERSIA

Ricorso in Cassazione

conferma dell’atto impugnato anche parzialmente

Annullamento dell’atto impugnato

188 lett. B)

15 % VALORE DELLA CONTROVERSIA

Ricorso in Cassazione

Annullamento dell’atto impugnato

Conferma Sentenza I Grado

190

5 % VALORE DELLA CONTROVERSIA

 

ATTENZIONE: Si precisa che non sono oggetto di definizione le controversie relative ad atti di riscossione coattiva (es. ingiunzione di pagamento, fermo amministrativo, pignoramento etc.) ma solamente il contenzioso autonomamente promosso avverso gli atti presupposti.