Descrizione
A tutti i proprietari/affittuari/usufruttuari/conduttori/detentori, a qualsiasi titolo, di terreni o pertinenze di fabbricato confinanti con il tracciato ferroviario “Roma – Pisa” nel territorio comunale, a provvedere con urgenza, nell’ambito delle rispettive fasce di rispetto, ad adeguarsi a quanto previsto dal D.P.R. n. 753/80 del 11.07.1980 – “Nuove norme in materia di polizia, sicurezza e regolarità dell’esercizio delle ferrovie e di altri servizi di trasporto”. (G.U. 15 novembre 1980 n. 314), ed in particolare:
- Mantenere sgombri da materiali combustibili (quali erba secca, foglie secche, sterpaglie, balle di fieno, ramaglie, ecc.) i terreni per una fascia di almeno 20 metri dal confine ferroviario;
- Circoscrivere i fondi coltivati, appena mietuti, mediante una striscia arata di almeno 5 metri di larghezza, da mantenere costantemente priva di seccume vegetale, al fine di ridurre il rischio di propagazione di incendi verso la sede ferroviaria;
- Provvedere alla pulizia delle aree incolte e alla rimozione di erbe secche, foglie secche, materiali infiammabili e ogni altra fonte di pericolo per la sicurezza dell’infrastruttura ferroviaria;
- Effettuare il taglio di rami, alberi o piante che si protendono oltre i propri confini e che, in caso di caduta, possano interferire con la linea ferroviaria, arrecando danni o interruzioni al servizio pubblico;
- Rimuovere immediatamente alberi, ramaglie, terriccio o altri materiali provenienti dai propri fondi e caduti sulla sede ferroviaria a seguito di intemperie o per qualsiasi altra causa;
- Adottare ogni accorgimento necessario ad evitare danni, pericoli o situazioni che compromettano la sicurezza e la funzionalità della sede ferroviaria adiacente ai propri terreni;
- Rispettare le distanze di sicurezza previste dalla normativa vigente tra la vegetazione (alberi, siepi, arbusti) e il sedime ferroviario, come stabilito dagli art. 38, 52 55,56 e 63 del D.P.R. 753/1980.
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Ultimo aggiornamento: 11 giugno 2026, 17:55