DENOMINAZIONE |
DESCRIZIONE Procedura aperta per l’affidamento in concessione del servizio di riscossione coattiva delle entrate tributarie, extra-tributarie e patrimoniali |
Servizio e Ufficio |
Ufficio Provveditorato/Economato per Tributi |
Modalità di affidamento |
Procedura aperta– Tramite CUC Castelli della Sapienza- |
Valore presunto dell’appalto |
€ 482.155,68 oltre Iva di legge |
CIG |
891572837F |
Responsabile del procedimento |
Dott. Francesco Battista |
Documenti di gara |
DD N° 1744 del 07/06/2021 |
Data pubblicazione gara/inviti |
Guri n. 123 del 22/10/2021 |
Data scadenza ricezione offerte |
24.11.2021 ore 12:00 |
Data pubblicazione Avviso di acquisizione di manifestazione d’interesse |
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Data scadenza ricezione manifestazioni di interesse |
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Numero manifestazioni d’interesse ricevute |
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Numero operatori economici invitati a presentare offerta |
Procedura aperta |
Numero offerte ricevute |
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FAQ – Risposte dell’Amministrazione a richieste di chiarimenti |
Quesito 1 Con riferimento ai quesiti pervenuti in merito alla procedura “affidamento in concessione del servizio di riscossione coattiva delle entrate tributarie, extra-tributarie e patrimoniali” CIG 891572837F si specifica quanto segue: Il quesito 4 non riguarda la procedura di cui sopra, in merito al quesito 5, invece, si risponde dettagliatamente: Quesito 5.1) “si chiede di confermare che, per il software utilizzato per lo svolgimento del servizio, pur in mancanza di qualificazione rilasciata da AgID e di relativa pubblicazione nel cloud Marketplace, sia sufficiente il rispetto dei requisiti indicati da AgID per le piattaforme fornite in modalità SaaS” Risposta al Quesito 5.1) con riferimento a quanto indicato al comma 7 dell’art. 9 del capitolato “Il software messo a disposizione dal Concessionario dovrà rispettare tutti i requisiti indicati da AGID per le piattaforme fornite di modalità SaaS, ed in particolare per ottenere la qualifica di fornitori di servizi Software as a service (SaaS) della PA, si dovrà possedere i requisiti previsti dalla circolare AGID n. 3 del 9 aprile 2018. AGID una volta verificati i requisiti provvederà all’inserimento nel marketplace Cloud della PA, pertanto in risposta a quanto richiesto è indispensabile l’iscrizione nel relativo marketplace Cloud della PA, che ne certifica il possesso”. Quesito 5.2) “al fine di permettere le necessarie valutazioni tecniche ed economiche, con riferimento alla relazione contenente le riscossioni perfezionate e definizione del valore di gara, si chiede: – Di indicare l’ammontare annuo medio del carico posto in riscossione per ciascuna tipologia di entrata; – Di indicare il numero di partite media annue poste in riscossione coattiva” Risposta al Quesito 5.2) In considerazione del blocco della riscossione legato all’emergenza sanitaria da Covid-19 i dati del carico effettivamente affidato dall’Ente non costituiscono un buon parametro quali-quantitativo, soprattutto in considerazione del fatto che ad oggi ancora devono essere avviate le procedure coattive su gran parte delle partite derivanti dalla Tassa sui rifiuti. Ciò premesso a titolo meramente indicativo si riepilogano i seguenti dati distinti per tipologia di carico in riferimento al valore medio annuo: TIPOLOGIA DI CARICO VALORE MEDIO ANNUO LISTE DI CARICO NUMERO MEDIO ANNUO PARTITE AVVOCATURA 15.052,62 € 13.000 CDS 2.710.797,59 € IMU 5.882.708,25 € RSU 551.357,62 €
Quesito 2 QUESITO 1: “L’articolo 3.4, rubricato “Requisiti di capacità tecnica professionale” recita espressamente:
Relativamente al requisito del possesso della certificazione in ordine alla sicurezza informatica di cui al punto 3.4. lett. a), il concorrente NON può ricorrere all’istituto dell’avvalimento previsto dall’art. 89 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. Per il requisito di capacità tecnica professionale di cui al precedente punto art. 3.4 lettere a) questo deve essere posseduto: – da ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande o consorziate/consorziande o GEIE. – da ciascuna delle imprese aderenti al contratto di rete indicate come esecutrici e, dalla rete medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica.
Relativamente al requisito di cui ai punti 3.4. lett. b), il concorrente NON può ricorrere all’istituto dell’avvalimento previsto dall’art. 89 del D. Lgs. 50/2016 e ss. mm. ii. Orbene, si evince, a chiare lettere, che codesta Stazione Appaltante intende non riconoscere l’istituto dell’avvalimento per i requisiti di capacità tecnica professionale (art. 83, comma 1, lett. c) D.Lgs. n. 50/2016). A tal riguardo i giudici di Palazzo Spada, affermano che l’art. 89 del d.lgs. n. 50 del 2016, in materia di avvalimento, debba essere interpretato alla luce della giurisprudenza amministrativa e comunitaria, e perciò deve garantire la più ampia partecipazione delle imprese alle gare pubbliche. Nela fattispecie in esame l’avvalimento riguarda un ordinario criterio di qualificazione relativo ad un requisito speciale di carattere esperienziale nel quale trova piena applicazione quanto previsto dall’art. 89, comma 1, del Codice, che sancisce, infatti, che l’operatore economico, singolo o in raggruppamento di cui all’articolo 45, per un determinato appalto, può soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui all’articolo 83, comma 1, lettere b) e c), necessari per partecipare ad una procedura di gara, e, in ogni caso, con esclusione dei requisiti di cui all’articolo 80, nonché il possesso dei requisiti di qualificazione di cui all’articolo 84, avvalendosi delle capacità di altri soggetti, anche di partecipanti al raggruppamento, a prescindere dalla natura giuridica dei suoi legami con questi ultimi. Per quanto riguarda i criteri relativi all’indicazione dei titoli di studio e professionali di cui all’allegato XVII, parte II, lettera f), o alle esperienze professionali pertinenti, gli operatori economici possono tuttavia avvalersi delle capacità di altri soggetti (Cons. Stato, Sez. V., 23 luglio 2018, n. 4440). La facoltà di ricorrere all’avvalimento, sancito agli articoli 47, paragrafo 2, e 48, paragrafo 3 della citata direttiva, tenuto conto dell’importanza che esso riveste nell’ambito della normativa dell’Unione in materia di appalti pubblici, pone una regola generale di cui le Amministrazioni aggiudicatrici devono tenere conto allorché esercitano le loro competenze di verifica dell’idoneità dell’offerente ad eseguire un determinato appalto (cfr. Corte Giust. UE, Sez. I, 7 aprile 2016, C-324/14, punto 35). L’istituto dell’avvalimento può e deve essere vietato in merito ai requisiti di partecipazione di ordine generale. Dette tali premesse, e alla luce dei consolidati orientamenti giurisprudenziali, si chiede all’Illustrissima Stazione Appaltante di correggere, in autotutela, quanto riportato sul disciplinare di gara riguardo al divieto di avvalimento per i requisiti di capacità tecnica professionale, in quanto lesivo dei principi di favor partecipationis e della par condicio competitorum, al fine di evitare la richiesta di parere precontenzioso ANAC con i relativi ritardi e conseguenze che andrebbero a ricadere su tale procedura di gara.” RISPOSTA al quesito 1 Art. 3.4 lettera a) In merito al requisito di cui all’articolo 3.4 lettera a), si conferma che il concorrente NON può ricorrere all’istituto dell’avvalimento previsto dall’art. 89 del D. Lgs. 50/2016 e ss. mm. ii, in quanto la certificazione UNI CEI EN ISO/IEC 27001, assicura la capacità di un operatore economico di controllare e garantire la salvaguardia in termini di riservatezza, disponibilità e integrità dei dati e delle informazioni che gestisce, anche e soprattutto per conto terzi, e quindi nei confronti della committenza. Pertanto, il rilascio di tale certificazione costituisce il traguardo di un percorso che vede impegnata l’intera struttura aziendale; ne deriva che proprio l’intima correlazione tra l’ottimale gestione dei dati in termini di sicurezza, riservatezza e integrità nel suo complesso organizzativo aziendale ed il riconoscimento dello stesso rende tale certificazione un requisito connotato da un’intrinseca natura soggettiva (TAR NAPOLI 6783 del 23/11/2018), e come tale non cedibile ad altre organizzazioni se disgiunta dall’intero complesso aziendale in capo al quale è stato riconosciuto il sistema di gestione della sicurezza dell’informazioni. Art. 3.4 lettera b) In merito al requisito di cui all’articolo 3.4 lettera a), si conferma che il concorrente potrà avvalersi delle capacità di altri soggetti solo se questi ultimi eseguono direttamente i lavori o i servizi per cui tali capacità sono richieste (ai sensi dell’art. 89 c.1 della D. Lgs. 50/2016); pertanto l’operatore economico che vorrà avvalersi delle capacità di altri soggetti dovrà allegare una dichiarazione sottoscritta dalla stessa attestante il possesso da parte di quest’ultima dei requisiti generali di cui all’articolo 80 nonché il possesso dei requisiti tecnici e delle risorse oggetto di avvalimento. L’operatore economico dovrà altresì dimostrare alla stazione appaltante che disporrà dei mezzi necessari mediante presentazione di una dichiarazione sottoscritta dall’impresa ausiliaria con cui quest’ultima si obbliga verso il concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata dell’appalto le risorse necessarie di cui è carente il concorrente. Il concorrente dovrà quindi allegare alla domanda di partecipazione in originale o copia autentica il contratto in virtù del quale l’impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell’appalto. A tal fine, il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall’impresa ausiliaria. _______________________________________________________________________________________ QUESITO 2: “Buongiorno, con la presente siamo a richiedere quanto segue: – Si chiede di chiarire un punto molto importante ai fini della valutazione dei costi da considerare per la gestione della riscossione coattiva, ovvero le spese di postalizzazione e/o di notifica. Non è chiaro se sono a carico dell’Ente sempre e comunque indipendentemente dal fatto che il contribuente paghi l’atto ricevuto dopo che sono state anticipate dal Concessionario, o se invece verranno rimborsate solo se il contribuente paga l’atto o in caso di discarico o di dichiarata inesigibilità. L’art. 4 punto 5 del capitolato indica è escluso ogni altro corrispettivo ad esclusione delle spese postali (anticipate dal Concessionario) che verranno rimborsate allo stesso nella misura pari a quella prevista dal DM 12/09/2012. L’art. 6 del capitolato Liquidazione corrispettivo indica – L’Ente si impegna a liquidare l’aggio spettante al concessionario, unitamente al rimborso delle spese di notifica. Queste indicazioni, farebbero propendere che l’interpretazione è quella che le spese sono a carico dell’Ente indipendentemente dal fatto che il contribuente/debitore paghi gli atti ricevuti.
RISPOSTA al quesito 2 In merito agli Artt. 4 e 6 si precisa quanto segue: il Concessionario, in coerenza con il Regolamento delle Entrate comunali di cui alla DCC n. 117 del 28.12.2020 (comprese eventuali successive modifiche), potrà richiedere ai contribuenti, oltre al dovuto maggiorato di sanzioni ed interessi, solo ed esclusivamente:
In caso di riscossione del dovuto, il Comune riconoscerà al Concessionario solo ed esclusivamente:
In caso di discarico della posizione, il Comune riconoscerà al Concessionario solo ed esclusivamente:
In merito alla richiesta di compilazione della scheda, si prega di prendere visione delle risposte ai quesiti n. 2 e n. 3 già pubblicate sul sito della CUC (https://castellidellasapienza-appalti.maggiolicloud.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp) QUESITO 3: “Buongiorno, con la presente siamo a richiedere quanto segue: – Si chiede di chiarire un punto molto importante ai fini della valutazione dei costi da considerare per la gestione della riscossione coattiva, ovvero le spese di postalizzazione e/o di notifica. Non è chiaro se sono a carico dell’Ente sempre e comunque indipendentemente dal fatto che il contribuente paghi l’atto ricevuto dopo che sono state anticipate dal Concessionario, o se invece verranno rimborsate solo se il contribuente paga l’atto o in caso di discarico o di dichiarata inesigibilità. L’art. 4 punto 5 del capitolato indica è escluso ogni altro corrispettivo ad esclusione delle spese postali (anticipate dal Concessionario) che verranno rimborsate allo stesso nella misura pari a quella prevista dal DM 12/09/2012. L’art. 6 del capitolato Liquidazione corrispettivo indica – L’Ente si impegna a liquidare l’aggio spettante al concessionario, unitamente al rimborso delle spese di notifica. Queste indicazioni, farebbero propendere che l’interpretazione è quella che le spese sono a carico dell’Ente indipendentemente dal fatto che il contribuente/debitore paghi gli atti ricevuti. RISPOSTA al quesito 3 In merito agli Artt. 4 e 6 si precisa quanto segue: il Concessionario, in coerenza con il Regolamento delle Entrate comunali di cui alla DCC n. 117 del 28.12.2020 (comprese eventuali successive modifiche), potrà richiedere ai contribuenti, oltre al dovuto maggiorato di sanzioni ed interessi, solo ed esclusivamente:
In caso di riscossione del dovuto, il Comune riconoscerà al Concessionario solo ed esclusivamente:
In caso di discarico della posizione, il Comune riconoscerà al Concessionario solo ed esclusivamente:
In merito alla richiesta di compilazione della scheda, si prega di prendere visione delle risposte ai quesiti n. 2 e n. 3 già pubblicate sul sito della CUC (https://castellidellasapienza-appalti.maggiolicloud.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp) Quesito 4 Con riguardo all’ articolo 3.4 lett. a) del disciplinare “Requisiti di capacità tecnica professionale” che richiede il possesso della certificazione UNI CEI EN ISO/IEC 27001, si chiede di confermare che trattasi di mero refuso dal momento che i soggetti iscritti all’Albo di cui all’art. 53 del D.lgs. n. 446/1997 sono tenuti al possesso della sola UNI EN ISO 9001/2015, unica necessaria all’ espletamento delle attività di accertamento e riscossione delle entrate locali. Si rammenta a riguardo che, ai sensi dell’art 83, 2 comma del D. Lgs. 50/2016, i requisiti e le capacità di cui al comma 1 sono attinenti e proporzionati all’oggetto dell’appalto, tenendo presente l’interesse pubblico ad avere il più ampio numero di potenziali partecipanti, nel rispetto dei principi di trasparenza e rotazione. Risposta al quesito 4 In merito al requisito di cui all’articolo 3.4 lettera a), si conferma il possesso della certificazione UNI CEI EN ISO/IEC 2700, in quanto assicura la capacità di un operatore economico di controllare e garantire la salvaguardia in termini di riservatezza, disponibilità e integrità dei dati e delle informazioni che gestisce, anche e soprattutto per conto terzi, e quindi nei confronti della committenza. Pertanto, il rilascio di tale certificazione è indispensabile al fine di garantire la riservatezza, il corretto l’utilizzo e la conservazione dei dati sensibili trattati durante lo svolgimento delle attività oggetto dell’appalto. |
Comunicazioni dell’Amministrazione |
Prima seduta pubblica: 25.11.2021 ore 09:30 |
Atto di nomina commissione |
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Componenti commissione e curricula |
Presidente dott.ssa Lorella D’Angelo |
Atto di ammissione/esclusione di soggetti economici |
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Atto di aggiudicazione |
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Impresa aggiudicatrice |
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Importo di aggiudicazione |
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Contratto |
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Pagamenti |
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