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Città di Civitavecchia

Albo Fornitori

27.07.2021 – Integrazione Albo Fornitori al 30.06.2021


10.02.2021 – Albo Fornitori aggiornato al 31.12.2020


28.01.2020 – Integrazione albo fornitori al 31/12/2019


21.03.2019 – Aggiornamento albo dei fornitori al 31.12.2018


05.04.2018 – Revisione straordinaria dell’Albo fornitori


26.01.2017 – L’ albo Fornitori di beni e servizi, istituito sulla base del regolamento per le forniture di Beni e Servizi in Economia, é aggiornato almeno una volta all’anno.

Le richieste possono essere presentate in qualsiasi momento presso l’Ufficio Provveditorato\Economato.
Nella domanda di iscrizione deve indicare la categoria merceologica, compresa tra quelle illustrate nell’Elenco categorie merceologiche.
I fornitori sono iscritti automaticamente all’albo se, entro 6 mesi dalla domanda, non ricevono nessuna comunicazione diversa. I fornitori che non rispondono entro un mese dalla richiesta di ulteriori informazioni e dati non sono iscritti all’albo se gli stessi risultano incompleti.
I fornitori, consapevoli delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 445 del 28.12.2000, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, sono tenuti a comunicare tempestivamente ogni variazione o aggiornamento dei dati certificati.
L’Albo fornitori qualificati è aggiornato escludendo:
i fornitori che per due volte non hanno risposto a lettera di invito a partecipare ad un procedimento di gara, senza fornire, in merito, motivazione scritta;
– i fornitori che hanno subito l’applicazione di almeno due penali previste nel capitolato d’appalto.
L’esclusione è comunicata ai fornitori.
L’esclusione ha una validità di due anni dalla comunicazione. Trascorso tale periodo di tempo i fornitori esclusi possono richiedere nuovamente l’iscrizione all’albo.
Il Comune rinnova la qualificazione di tutti i propri fornitori, richiedendo tutti gli allegati, ogni cinque anni.
Per essere iscritti all’albo dei fornitori occorre produrre la seguente documentazione, debitamente compilata e sottoscritta:
RICHIESTA DI ISCRIZIONE ALL’ALBO FORNITORI DI CIVITAVECCHIA
– Allegato A – DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE E NOTORIETA’;
– Allegato B – DICHIARAZIONE ISCRIZIONE AL MEPA;
– Allegato C – DICHIARAZIONE PER QUALIFICA DI FORNITORE;
– Allegato D – SCHEDA DI VALUTAZIONE DEI FORNITORI DI BENI E SERVIZI GENERALI;
(da compilarsi eventualmente in aggiunta agli altri allegati)
Modulistica
Tale documentazione va inoltrata a:
Comune di Civitavecchia, Servizi Finanziari – Ufficio Provveditorato/Economato
P.zza Guglielmotti,7 – 00053 Civitavecchia
Pec comune.civitavecchia@legalmail.it


22/01/2015 – Avviso ai fornitori ai fornitori del Comune, dal 01 gennaio in vigore lo split payment

Dal 1° gennaio 2015 è entrato in vigore lo split payment, introdotto dalla Legge di Stabilità 2015, con il quale gli obblighi di versamento dell’IVA, nei rapporti con gli enti pubblici, espressamente indicati nel novellato art. 17 – ter, D.P.R. 633/1972, sono traslati dal soggetto cedente/prestatore, all’ente pubblico, quest’ultimo, in luogo di corrispondere l’IVA al soggetto fornitore, la verserà direttamente all’Erario. In pratica, con l’entrata in vigore di detto meccanismo, i fornitori non saranno più debitori dell’imposta verso l’erario (non dovendo riscuotere l’IVA dalla PA) e pertanto il regime di esigibilità (differita o immediata) perde di importanza. La nuova disciplina si applica alle operazioni fatturate a partire dal 01 gennaio 2015 mentre le fatture emesse nel 2014 continuano a soggiacere al vecchio regime.
Alla luce della nuova normativa si informano gli operatori economici che forniscono beni e servizi al Comune di Civitavecchia che, per le operazioni effettuate a partire dal 1° gennaio 2015, nelle fatture emesse dovranno riportare che l’IVA sarà versata dal committente ai sensi dell’art. 17–ter del D.P.R. 633/1972 (split payment), pertanto agli stessi verrà pagato il solo imponibile mentre la relativa IVA sarà versata dall’Ente direttamente allo Stato.
Non tutti i fornitori sono soggetti all’applicazione dello split payment sono esclusi quei fornitori, che sulle proprie prestazioni, sono soggetti a ritenuta alla fonte o a ritenuta d’acconto ai fini Irpef, come i professionisti. Inoltre, la disciplina non si applica alle operazioni per le quali l’ente cessionario o committente, in qualità di soggetto passivo d’imposta, debba applicare il regime di inversione contabile (ad esempio, acquisti intracomunitari di beni, ovvero prestazioni di subappalto rese nel settore edile). In altre parole, laddove l’operazione rientri in una delle fattispecie per le quali si rende applicabile il regime del reverse charge, quest’ultimo prevale rispetto al nuovo sistema dello split payment.
Informativa.
Nella domanda di iscrizione deve indicare la categoria merceologica, compresa tra quelle illustrate nell’Elenco categorie merceologiche.
I fornitori sono iscritti automaticamente all’albo se, entro 3 mesi dalla domanda, non ricevono nessuna comunicazione diversa. I fornitori che non rispondono entro 2 mesi dalla richiesta di ulteriori informazioni e dati non sono iscritti all’albo se gli stessi risultano incompleti.
I fornitori, consapevoli delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 445 del 28.12.2000, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, sono tenuti a comunicare tempestivamente ogni variazione o aggiornamento dei dati certificati.
L’Albo fornitori qualificati è aggiornato escludendo:
• i fornitori che per due volte non hanno risposto a lettera di invito a partecipare ad un procedimento di gara, senza fornire, in merito, motivazione scritta;
• i fornitori che hanno subito l’applicazione di almeno due penali previste nel capitolato d’appalto.
L’esclusione è comunicata ai fornitori.
L’esclusione ha una validità di due anni dalla comunicazione. Trascorso tale periodo di tempo i fornitori esclusi possono richiedere nuovamente l’iscrizione all’albo.
Il Comune rinnova la qualificazione di tutti i propri fornitori, richiedendo tutti gli allegati, ogni cinque anni.