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Città di Civitavecchia

Misure di contenimento dell’insetto Aromia Bungii

Si segnala quanto pervenuto da parte della Regione Lazio, DIREZIONE REGIONALE AGRICOLTURA PROMOZIONE DELLA FILIERA E DELLA CULTURA DEL CIBO, CACCIA E PESCA, FORESTE AREA Servizio Fitosanitario Regionale, circa le prescrizioni fitosanitarie per il controllo e contenimento dell’insetto Aromia Bungii.

In particolare sono state istituite, con Determinazione Dirigenziale n.G02771 del 15/03/2021, ai sensi della decisione di esecuzione (UE) 2018/1503:

una “zona focolaio” di infestazione da Aromia bungii ricadente nell’area comunale di Civitavecchia e comprendente le pertinenze a verde di una parte delle abitazioni di Via Ugo La Malfa e Via Altiero Spinelli, delimitata in base al criterio espresso dall’art. 6, paragrafo 1, lettera b) della richiamata Decisione di esecuzione 2018/1503, che considera un’area di raggio di metri 100 dalle piante rinvenute infestate dall’organismo nocivo;

una “zona cuscinetto” che circonda la “zona focolaio” infestata da Aromia bungii per una larghezza di almeno 2 km;

Pertanto, si prescrive:

ai proprietari e conduttori dei terreni ricadenti nella zona delimitata per Aromia bungii del comune di Civitavecchia dalla determinazione dirigenziale n. G14573 del 25/11/2021, ai sensi del Regolamento (UE) 2016/2031 e della Decisione di esecuzione (UE) 2018/1503 della Commissione dell’8 ottobre 2018, che stabilisce misure per evitare l’introduzione e la diffusione nell’Unione dell’Aromia bungii (Faldermann) l’attuazione delle seguenti misure fitosanitarie:

  • a) obbligo di consentire l’accesso al personale ispettivo del Servizio Fitosanitario Regionale a siti o luoghi privati da parte dei proprietari dei luoghi suddetti, ai sensi dell’articolo 22 del D.Lgs. 21/2022, al fine di consentire la sorveglianza prevista dalla decisione (UE) 2018/1503, articolo 6, comma 1, lettera h);
  • b) obbligo di comunicazione al Servizio Fitosanitario Regionale il rinvenimento di piante di Prunus spp. con sintomi, quali fori e rosura, ascrivibili all’attività di Aromia bungii, ai sensi dell’articolo 28 del D.Lgs. 19/2021.

La mancata osservanza di quanto prescritto comporta il pagamento di una sanzione amministrativa da 1.000 a 6.000 euro ai sensi dell’art. 55, comma 15 del D.Lgs. n. 19/2021.

Nota Regione Lazio